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08 LA SCELTA DEL CCNL


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 Il CCNL è un contratto privato di diritto comune, questo significa che non vige un obbligo di legge esplicito alla sua applicazione; quindi le aziende sono libere di scegliere il CCNL che più possa soddisfare le necessità organizzative e gli accordi intercorsi con i singoli lavoratori.
 
 Solo le aziende che hanno aderito ad una associazione datoriale (ad esempio Confcommercio) sono obbligate ad applicare il ccnl cui l’associazione è firmataria.
 
 Attenzione però, non tutti i CCNL sono uguali, nel tempo infatti si sono venuti a formare contratti sottoscritti da associazioni sindacali considerate maggiormente rappresentative sul piano nazionale (CGIL-CISL-UIL) e contratti sottoscritti da sindacati minori.
 
 Di seguito si elencano i rischi che si incorre nell’applicare un contratto sottoscritto da sindacati minori:
 
 1- L’art.36 della Costituzione, afferma che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, i giudici sistematicamente, rimandano al Ccnl di categoria maggiormente rappresentativi per quanto attiene alla retribuzione, ma solo a quella non anche all’applicazione in toto del Ccnl.
 
 1- L’art.36 della Costituzione, afferma che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, i giudici sistematicamente, rimandano al Ccnl di categoria maggiormente rappresentativi per quanto attiene alla retribuzione, ma solo a quella non anche all’applicazione in toto del Ccnl.
 
 3- L’imponibile su cui viene calcolata la contribuzione Inps deve essere comunque basato sulle retribuzioni minime previste dal CCNL maggiormente rappresentativo (L.389/1989).
 
 4- In caso di apprendistato, la normativa (D.Lgs.81/2015) ne demanda la disciplina espressamente ai soli contratti maggiormente rappresentativi.
 
 Vale la pena far presente che le clausole che vengono inserite nei contratti individuali di lavoro, quando risultino difformi rispetto a quelle contenute nel contratto collettivo, sono automaticamente sostituite di diritto da queste ultime, salvo che le clausole del contratto individuale non contengano condizioni più favorevoli per il lavoratore.
 

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